COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN GIORGIO – RECLAMO REAL BENEVENTO GARA REAL BENEVENTO / SAN GIORGIO DEL 20.1.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SAN GIORGIO – RECLAMO REAL BENEVENTO
GARA REAL BENEVENTO / SAN GIORGIO DEL 20.1.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i reclami delle due società, avverso le decisioni del Giudice Sportivo
Territoriale, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24.1.2008 (pagg. 1479 e segg.), in relazione alla
gara in epigrafe; sentite, nella riunione del 4.02.2008, le due società, che avevano presentato rituale
richiesta di audizione; tenuto conto che (sentiti anche il direttore di gara ed il Commissario di Campo nella
medesima riunione), come dal C.U. n. 68 del 7.02.2008, pag. 1764, questa C.D.T. si è già pronunciata, a
stralcio, in ordine alle squalifiche a carico dei calciatori di entrambe le società; ribadita la riunione dei due
reclami, per connessione, anche in relazione agli altri loro aspetti, questa C.D.T. ribadisce (sia in ragione di
un’attenta valutazione del testo del rapporto arbitrale e delle dichiarazioni rese dal direttore di gara all’atto
della sua cennata audizione, sia sulla base del dettagliato rapporto del Commissario di Campo e della sua
audizione nella più volte richiamata riunione del 4.02.2008) quanto già precisato nella citata delibera a
stralcio, ovvero il sostanziale ridimensionamento, in occasione della sua audizione, da parte dell’arbitro,
nonché il notevole contrasto tra quanto indicato dal direttore di gara e le precisazioni del Commissario di
Campo. Su questo specifico punto, pur dovendosi necessariamente sottolineare che, nella materia che si
riferisce al reclamo in esame, il rapporto arbitrale debba prevalere su qualsiasi atto ufficiale di gara, tuttavia
non può non evidenziarsi che un’attenta analisi dello stesso referto arbitrale, in una con gli aspetti essenziali
dell’audizione del direttore di gara, induca a ritenere che non sussistessero gli estremi per la sospensione
anticipata della gara. Deve, quindi, disporsi la ripetizione della gara medesima. Determinato quanto innanzi
esposto, consegue l’esigenza di dover annullare l’ammenda di euro 60,00, inflitta dal Giudice Sportivo, a
carico delle società Real Benevento e San Giorgio, in ragione di una rissa generale, che è risultata non
essersi verificata. Conferma tutte le altre decisioni, in quanto questa C.D.T. ritiene che esse siano
adeguatamente commisurate, rispetto all’effettiva gravità delle rispettive infrazioni. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento dei reclami proposti dalle società San Giorgio (La Molara) e Real Benevento, di
revocare la sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, inflitta dal Giudice Sportivo
Territoriale a carico delle società medesime; di disporre la ripetizione della gara, per la quale
demanda al C.R. Campania per la rifissazione; di annullare la sanzione pecuniaria di euro 60,00, sia
a carico della società San Giorgio, sia a carico della società Real Benevento; conferma nel resto;
nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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