COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NAPOLI CLUB AFRAGOLA – GARA ARZANO / N.C.AFRAGOLA DEL 20.01.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NAPOLI CLUB AFRAGOLA – GARA ARZANO / N.C.AFRAGOLA DEL 20.01.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Napoli Club Afragola, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione, in data 25.02.2008, dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è risultato il loro regolare tesseramento, a favore della società Arzano, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara: Miletiev Plamen Dimitrov, nato il 18.06.1979, con decorrenza dal 26.11.2007; Russo Raffaele, nato il 16.12.1976, dal 10.01.2008; Marino Giuseppe, nato il 4.11.1991, dal 13.12.2007. Deve, altresì, precisarsi che quest’ultimo non necessitava di autorizzazione ai sensi dell’art. 34 N.O.I.F., in quanto alla data di disputa della gara, egli aveva già compiuto i sedici anni. Tanto premesso, la posizione di tutti i calciatori innanzi specificati è da giudicare regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Napoli Club Afragola; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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