COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL SAPRI – GARA CARTHUSIA / FUTSAL SAPRI DEL 26.1.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL SAPRI - GARA CARTHUSIA / FUTSAL SAPRI DEL 26.1.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità. Invero, il ricorso presentato dalla reclamante risulta senza firma di proprio pugno del rappresentante legale della società. Pertanto, è mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo. La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 33, comma 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Futsal Sapri; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it