COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FAICCHIO – GARA CAMPOSAURO / FAICCHIO DEL 9.2.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FAICCHIO - GARA CAMPOSAURO / FAICCHIO DEL 9.2.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. La reclamante si suole che la società Camposauro ha schierato i sigg. Forgione Domenico e Cerulo Maurizio, colpiti dal una giornata di squalifica non scontata nella gara precedente in quanto dalla medesima società Camposauro aveva rinunciato a parteciparvi. Invero, come risulta dagli atti trasmessi dalla Delegazione Provinciale di Benevento, in data 14.2.2008, la società Camposauro non ha partecipato all’ncontro immediatamente precedente a quello di cui trattasi e, dunque, il calciatore non ha potuto scontare la squalifica. Tale assunto trova una precisa disciplina nell’art. 22, comma 5, C.G.S., a mente del quale se la società rinuncia alla disputa dei una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Pertanto, i suddetti calciatori prendendo parte alla gara de qua sono incorsi nella violazione dell’art. 22, comma 5, C.G.S. . P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Faicchio; di infliggere a carico della società Camposauro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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