COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FAICCHIO – GARA CAMPOSAURO / FAICCHIO DEL 9.2.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO FAICCHIO - GARA CAMPOSAURO / FAICCHIO DEL 9.2.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE
PROVINCIALE BENEVENTO
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. La reclamante si suole che la società
Camposauro ha schierato i sigg. Forgione Domenico e Cerulo Maurizio, colpiti dal una giornata di squalifica
non scontata nella gara precedente in quanto dalla medesima società Camposauro aveva rinunciato a
parteciparvi. Invero, come risulta dagli atti trasmessi dalla Delegazione Provinciale di Benevento, in data
14.2.2008, la società Camposauro non ha partecipato all’ncontro immediatamente precedente a quello di
cui trattasi e, dunque, il calciatore non ha potuto scontare la squalifica. Tale assunto trova una precisa
disciplina nell’art. 22, comma 5, C.G.S., a mente del quale se la società rinuncia alla disputa dei una gara
alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la
sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara
immediatamente successiva. Pertanto, i suddetti calciatori prendendo parte alla gara de qua sono incorsi
nella violazione dell’art. 22, comma 5, C.G.S. . P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Faicchio; di infliggere a carico della società
Camposauro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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