COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VALLOLAURO – GARA RINASCITA U.S. VICO / VALLOLAURO DEL 24.02.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO VALLOLAURO – GARA RINASCITA U.S. VICO / VALLOLAURO DEL 24.02.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è infondato. Non può, invero, non rilevarsi
la congruità della sanzione inflitta a fronte dell’indubbia gravità della condotta posta in essere dal La Manna
Vincenzo, il quale, soggetto qualificato, ben avrebbe potuto osservare un comportamento più consono. Né
può dubitarsi della veridicità dei fatti narrati nel referto arbitrale, peraltro solo genericamente contestati.
Inammissibile, viceversa, si rivela il reclamo proposto avverso la multa di euro 300,00 comminata dal
Giudice Sportivo Territoriale e riportata nel Comunicato Ufficiale n. 68 del 7.2.2008, pag. 1722, stante la
sua proposizione oltre i termini. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Vallolauro avverso la squalifica irrogata nei confronti
dell’allenatore sig. La Manna Vincenzo; di dichiarare inammissibile il reclamo proposto avverso la
sanzione pecuniaria irrogata e riportata nel C.U. del 7.2.2008; dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società reclamante.
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