COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ANSPI FISCIANO – GARA ANSPI FISCIANO / REBEL SKULL DEL 9.02.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ANSPI FISCIANO - GARA ANSPI FISCIANO / REBEL SKULL DEL 9.02.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. La reclamante chiede la riduzione della squalifica del calciatore Rotondo Marco, comminata dal Giudice Sportivo Territoriale, fino all’8.4.2008, in base alle motivazioni esposte nel reclamo. Invero, le circostanze riportate dalla società reclamante sono completamente discordanti rispetto a quelle indicate dall’arbitro nel referto di gara. Considerato che il menzionato referto, che costituisce fonte di prova piena e privilegiata, risulta chiaro e preciso nella descrizione della condotta antisportiva del predetto sig. Rotondo, questa C.D.T. ritiene, dunque, equa e proporzionata la decisione adottata dal G.S.T. in prime cure. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Anspi Fisciano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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