COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN GIOVANNI DI SAN GIORGIO – GARA CUSANO CALCIO / SAN GIOVANNI DI SAN GIORGIO DELL’11.12.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SAN GIOVANNI DI SAN GIORGIO - GARA CUSANO CALCIO / SAN GIOVANNI DI SAN
GIORGIO DELL’11.12.2007 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società e l’arbitro a chiarimento, ne rileva
l’infondatezza. Invero l’arbitro, nelle suppletive dichiarazioni, ha confermato di non aver provveduto alla
sostituzione dell’assistente dell’arbitro. Alla luce di tutto ciò questa C.D.T. ritiene di aver raggiunto la prova
certa invocata anche dalla reclamante nel proprio reclamo. Per completezza istruttoria una gara ed il
conseguente risultato sono invaliditati da un errore tecnico dell’arbitro. Nella fattispecie, l’arbitro non ha
sostituito un Assistente di parte espulso e, pertanto, la gara va ripetuta. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società San Giovanni di San Giorgio; dispone addebitarsi la
tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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