COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CALCIO STELLA CILENTO – GARA CALCIO STELLA CILENTO / ASCEA ONLUS DEL 23.02.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CALCIO STELLA CILENTO - GARA CALCIO STELLA CILENTO / ASCEA ONLUS DEL 23.02.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Invero, la reclamante si duole della infondatezza e della erroneità della valutazione dei fatti compiuti dall’arbitro nella gara de qua sulla quale è stata disposta dal Giudice Sportivo Territoriale la squalifica di sei gare, nei confronti del calciatore, sig. Gozza Antonio. Invero, dal referto di gara, fonte di prova piena e privilegiata, emerge con tutta chiarezza la condotta antisportiva del predetto calciatore, reo di essere entrato in campo dalla panchina e di aver colpito con “un violentissimo calcio sul braccio” il calciatore avversario sig. Guida Antonio, il quale doveva abbandonare il terreno di giuoco. Tale ultima circostanza, negata nella sua veridicità dalla società istante, si evince con precisione nel referto arbitrale che riporta l’uscita dal campo al 38’ del secondo tempo il n. 7 della società ospitata che corrisponde proprio al nominativo del sig. Guida Antonio. Risultando, dunque, il referto di gara chiaro e concordante, questa C.D.T. ritiene pienamente congrua la sanzione disciplinare comminata, dal Primo Giudice, nei confronti del sig. Gozza Antonio.P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Calcio Stella Cilento; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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