COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SPORTING GUARDIA – GARA S.ANGELO A CUPOLO / SPORTING GUARDIA DEL 23.02.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SPORTING GUARDIA – GARA S.ANGELO A CUPOLO / SPORTING GUARDIA DEL
23.02.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sporting Guardia, ne rileva
l’inammissibilità. Invero, al ricorso presentato dalla società reclamante non è stata allegata la ricevuta della
raccomandata di spedizione, alla società controparte, di copia del ricorso medesimo. Pertanto, è mancato
uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (art. 46, commi 1 e 5, C.G.S.). La declaratoria di
inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di
Giustizia Sportiva, all’art. 33, comma 5. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi sul conto della società reclamante la
tassa reclamo, non versata.
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