COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CASALVELINO – GARA I LEONI POSTIGLIONE / CASALVELINO DEL 24.02.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CASALVELINO – GARA I LEONI POSTIGLIONE / CASALVELINO DEL 24.02.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è infondato. Invero, la squalifica inflitta al
calciatore Bonavoglia Lorenzo deve intendersi regolarmente scontata, non avendo egli partecipato (e non
essendo stato inserito nella relativa distinta ufficiale) alla gara I Leoni Postiglione / Azzurra del 16.12.2007,
non disputata per assenza della società Azzurra. La circostanza che il Giudice Sportivo Territoriale abbia,
poi, a seguito della quarta rinuncia a gare da parte della società Pol. Azzurra, disposto che tutte le gare,
disputate dalla società Pol. Azzurra non avessero valore ai fini della classifica (essendosi la quarta rinuncia
verificata nel corso del girone di andata del Campionato), non va inquadrata nei casi di annullamento della
gara, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva. Altro è, invero, la decisione di un
Organo di Giustizia Sportiva, che disponga l’annullamento di una gara, che precedentemente fosse stata
ritenuta valida agli effetti della classifica, altro è la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che prenda
atto della quarta rinuncia a gare, da parte di una società, e conseguenzialmente ne deliberi l’esclusione dal
Campionato di riferimento. In quest’ultimo caso, per il vero, il Giudice Sportivo Territoriale (come
espressamente e chiaramente indicato nella relativa decisione, pubblicata sul C.U. n. 58 del 17.01.2008 del
C.R. Campania, alla pag. 1397) si è correttamente pronunciato in ordine alla non validità dei risultati delle
gare ai fini della classifica, non facendo alcun cenno, o riferimento, ad un insussistente annullamento (che
sarebbe stato improprio, infondato ed illegittimo) delle gare medesime. Il principio testé enunciato, peraltro,
trova esaustiva conferma nelle decisioni della C.A.F. su casi analoghi. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Casalvelino; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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