COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CASALVELINO – GARA I LEONI POSTIGLIONE / CASALVELINO DEL 24.02.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CASALVELINO – GARA I LEONI POSTIGLIONE / CASALVELINO DEL 24.02.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è infondato. Invero, la squalifica inflitta al calciatore Bonavoglia Lorenzo deve intendersi regolarmente scontata, non avendo egli partecipato (e non essendo stato inserito nella relativa distinta ufficiale) alla gara I Leoni Postiglione / Azzurra del 16.12.2007, non disputata per assenza della società Azzurra. La circostanza che il Giudice Sportivo Territoriale abbia, poi, a seguito della quarta rinuncia a gare da parte della società Pol. Azzurra, disposto che tutte le gare, disputate dalla società Pol. Azzurra non avessero valore ai fini della classifica (essendosi la quarta rinuncia verificata nel corso del girone di andata del Campionato), non va inquadrata nei casi di annullamento della gara, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva. Altro è, invero, la decisione di un Organo di Giustizia Sportiva, che disponga l’annullamento di una gara, che precedentemente fosse stata ritenuta valida agli effetti della classifica, altro è la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che prenda atto della quarta rinuncia a gare, da parte di una società, e conseguenzialmente ne deliberi l’esclusione dal Campionato di riferimento. In quest’ultimo caso, per il vero, il Giudice Sportivo Territoriale (come espressamente e chiaramente indicato nella relativa decisione, pubblicata sul C.U. n. 58 del 17.01.2008 del C.R. Campania, alla pag. 1397) si è correttamente pronunciato in ordine alla non validità dei risultati delle gare ai fini della classifica, non facendo alcun cenno, o riferimento, ad un insussistente annullamento (che sarebbe stato improprio, infondato ed illegittimo) delle gare medesime. Il principio testé enunciato, peraltro, trova esaustiva conferma nelle decisioni della C.A.F. su casi analoghi. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Casalvelino; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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