COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OLEASTRUM – GARA MONTECORVINO PUGLIANO / OLEASTRUM DEL 23.12.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OLEASTRUM – GARA MONTECORVINO PUGLIANO / OLEASTRUM DEL 23.12.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Oleastrum, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è emersa la posizione irregolare del calciatore Gaudino Antonio, nato il 25.05.1986, che risulta svincolato in data 14.12.2007, così come si evince dal C.U. n. 62 del 25.01.2008, pag. 1567, e che egli si è ritesserato, a favore della società Montecorvino Pugliano, in data 1.02.2008, ovvero successivamente alla data di disputa della gara in esame. Di conseguenza, egli ha partecipato alla gara in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. Viceversa, i calciatori: Marino Vittorio, nato il 21.02.1988; Di Mauro Alessandro, nato il 7.06.1986; Sabia Gianluca, nato il 23.05.1986; Petrella Stefano, nato il 16.09.1988; Serafino Antonio, nato il 22.01.1981; Cifariello Lucio, nato il 25.09.1983; Paolillo Giovanni, nato il 27.10.1984; Maiorano Amedeo, nato l’11.08.1963; Gioiello Antonio, nato il 20.08.1984; Volpe Domenico, nato il 10.05.1987; Leone Fabrizio, nato il 9.06.1988; Diodato Guido, nato il 16.05.198, Greco Mauro, nato il 29.04.1985, risultano regolarmente tesserati, a favore della società Montecorvino Pugliano, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. Quanto al calciatore Della Corte Giuseppe, nato il 18.06.1991, tesserato il 27.02.2008, data successiva al giorno di disputa della gara, egli non è stato utilizzato dalla società. Infine, l’assistente di parte, sig. Ivone Alessandro, risulta regolarmente censito, quale dirigente della società A.P. Montecorvino Pugliano, a far data dal 14.09.2007. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Oleastrum; di infliggere a carico della società Montecorvino Pugliano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata
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