COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GIUSEPPE SICONOLFI – GARA ASTON VILLAMAINA / G.SICONOLFI DEL 9.02.08 – 2^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GIUSEPPE SICONOLFI – GARA ASTON VILLAMAINA / G.SICONOLFI DEL 9.02.08 – 2^ C. La C.D.T., letto il reclamo della società G.Siconolfi, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva che è emersa la posizione irregolare del calciatore Lallone Giuseppe, nato il 15.05.1988, che risulta tesserato con altra società dal 20.09.2006. Di conseguenza, egli ha partecipato alla gara in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società G.Siconolfi, infliggendo a carico della società Aston Villamaina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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