COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL CASALE – GARA REAL CASALE / AGRO S.CIPRIANO DEL 9.02.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL CASALE – GARA REAL CASALE / AGRO S.CIPRIANO DEL 9.02.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Invero, il reclamo è stato inoltrato, a mezzo raccomandata postale, in data 18.02.2008 e, dunque, oltre il termine (di sette giorni successivi alla data di disputa della gara de qua), di cui all’art. 46 comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Real Casale, dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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