COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS GOTI 97 – GARA DUGENTA / VIRTUS GOTI DEL 23.12.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO VIRTUS GOTI 97 – GARA DUGENTA / VIRTUS GOTI DEL 23.12.2007 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza, atteso che non sussiste la lamentata,
presunta posizione irregolare del calciatore Tavini Luca, nato il 5.06.1975, della società Dugenta. In
particolare, è emerso quanto di seguito specificato: il calciatore Tavini Luca (allora tesserato per la società
Molinara) era stato squalificato, per una giornata di gara, per recidività in ammonizioni, in occasione della
gara del 6.05.2007, ultima del Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2006/2007, Molinara /
Montesarchio (sanzione pubblicata sul C.U. n. 101 del 10.05.2007 del Comitato Regionale Campania, pag.
2557). Dagli accertamenti eseguiti, è emerso che il predetto calciatore non ha partecipato (né è stato
inserito nella distinta ufficiale) alla gara Airola / Dugenta Calcio del 15.12.2007. Di conseguenza, egli ha
scontato la sanzione a proprio carico ed aveva titolo per prendere legittimamente parte alla gara in esame.
P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Virtus Goti 97; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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