COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AIROLA – GARA PUGLIANELLO / AIROLA DEL 23.12.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AIROLA – GARA PUGLIANELLO / AIROLA DEL 23.12.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Airola, rileva che esso è fondato. Invero, va rilevato che il calciatore Marzano Angelo, nato il 14.04.1972, attualmente tesserato per la società Calcio Puglianello, ha partecipato alle seguenti gare dell’attuale Campionato di Seconda Categoria (dopo che, in occasione della prima giornata di gare 2007/2008, del 28.10.2007, la società Calcio Puglianello ha osservato un turno di riposo e dopo che la gara della seconda giornata, Real Airola / Calcio Puglianello, non è stata disputata ed è stata recuperata il 27.12.2007, ovvero dopo la gara di cui al reclamo in esame), ancorché squalificato, per una giornata di gara, per recidività in ammonizioni, all’esito dell’ultima gara del precedente Campionato, disputata a favore della società Calcio Puglianello medesima: gara Calcio Puglianello / Real Frasso dell’11.11.2007; gara Bonea / Calcio Puglianello del 18.11.2007; gara Calcio Puglianello / Bucciano del 25.11.2007; gara Moiano 2004 / Calcio Puglianello del 2.12.2007; gara Calcio Puglianello / Rotondi Soccer del 9.12.2007; gara Olimpia S.Salvatore / Calcio Puglianello del 16.12.2007 e gara Calcio Puglianello / Airola del 23.12.2007. Di conseguenza, in occasione della gara de qua, il predetto calciatore Marzano Angelo versava in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Airola; di infliggere a carico della società Calcio Puglianello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata
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