COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 27 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MINARDA CALCIO – GARA GRAVIT WALTER LANDI / MINARDA CALCIO DEL 5.01.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 81 del 27 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO MINARDA CALCIO – GARA GRAVIT WALTER LANDI / MINARDA CALCIO DEL 5.01.2008 –
2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale,
pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008, pag. 1326, in relazione alla gara in epigrafe;
sentita, nelle riunioni dell’11 febbraio e (successivamente all’audizione del direttore di gara) del 17 marzo
2008, la società Minarda Calcio, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; preso atto che, come
dal C.U. n. 65 del C.R. Campania del 31 gennaio 2008, pag. 1683, questa C.D.T. si è già pronunciata, a
stralcio, in ragione dell’urgenza, in ordine al reclamo proposto dalla società Gravit W. Landi, avverso la
squalifica a carico del calciatore Vitale Alessandro; tenuto conto che, nella riunione del 10 febbraio 2008,
era stata disposta la convocazione dell’arbitro per la seduta del 25.02.2008 (che si è regolarmente
presentato) e che, viceversa, convocata per la riunione del 10.03.2008, la società Minarda Calcio non si è
presentata, per poi essere presente alla riunione del 17.03.2008; tanto premesso, questa C.D.T. giudica
(sia in ragione di un’attenta valutazione del testo del rapporto arbitrale e delle dichiarazioni integrative rese
dal direttore di gara, all’atto della sua cennata audizione) di dover confermare la decisione del Giudice
Sportivo Territoriale, in ordine alla punizione sportiva inflitta ad entrambe le società, in quanto l’arbitro –
fonte privilegiata di prova, come da costante giurisprudenza – ha confermato, anche in sede di audizione,
che la responsabilità della mancata prosecuzione della gara debba farsi ricadere a carico di entrambe le
contendenti. Quanto alla sanzione pecuniaria, che la società Minarda ha impugnato, trattandosi di pena
accessoria, connessa alle già esposte motivazioni, questa C.D.T. ritiene di doverla confermare. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Minarda Calcio; dispone l’addebito della tassa, non
versata, sul conto della società reclamante.
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