COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ARIES CASTELVENERE – GARA ARIES CASTELVENERE / DURAZZANO DEL 23.02.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ARIES CASTELVENERE – GARA ARIES CASTELVENERE / DURAZZANO DEL 23.02.2008 –
3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
La C.D.T., letto il reclamo della società Aries Catelvenere, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché
verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento e della segreteria del C.R. Campania, rileva che è
emersa la posizione irregolare dell’assistente di parte sig. Ruggiero Paolo, che non risulta tesserato né
come calciatore né come dirigente con la società Durazzano. Di conseguenza, egli in qualità di assistente,
ha partecipato alla gara in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Aries Castelvenere; di infliggere a carico della
società Durazzano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera b), C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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