COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.MARTINO BREZZA – GARA S. MARTINO BREZZA / REDAS NAPOLI DEL 23.02.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.MARTINO BREZZA – GARA S. MARTINO BREZZA / REDAS NAPOLI DEL 23.02.2008 –
CALCIO A CINQUE – SERIE C2.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale,
pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo, pagg. 2040-1, sentita la società, nella persona del
presidente e rappresentante legale, che aveva fatto regolare richiesta di audizione, rileva che lo stesso è
infondato. Invero, i fatti avvenuti sono stati descritti chiaramente dal direttore di gara nel referto, che
configura fonte privilegiata di prova, e le sanzioni inflitte alla società ed ai calciatori Mauro Flavio e Fabio e
Ianniello Mario, appaiono congrue ed adeguate, in rapporto ai comportamenti assunti nella circostanza.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società S. Martino Brezza; di confermare le sanzioni a carico
della società e dei calciatori; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della
società reclamante.
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