COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BOYS QUARTO – GARA POLIZIA MUNICIPALE / BOYS QUARTO DEL 28.01.2008 ATTIVITA’ MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO BOYS QUARTO – GARA POLIZIA MUNICIPALE / BOYS QUARTO DEL 28.01.2008
ATTIVITA’ MISTA
La C.D.T., visti gi atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, alla gara in epigrafe ha
partecipato, a favore della società Polizia Municipale, il calciatore Salvo Rossi Giuseppe, che non ne aveva
titolo, in quanto gravato da una giornata di squalifica per cumulo di ammonizioni, come dal C.U. n. 61 del
24.01.2008, pag. 1497, del C.R. Campania. Di conseguenza, nella gara in epigrafe (la prima ufficiale
successiva alla pubblicazione della richiamata squalifica), il predetto calciatore era in posizione irregolare gli
effetti disciplinari. In ragione del suo utilizzo, la società Polizia Municipale deve essere quindi sottoposta alle
sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Boys Quarto, di infliggere a carico della società Polizia
Municipale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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