COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAPO PALINURO – GARA CAPO PALINURO / ACCIAROLI CALCIO DEL 6.01.08 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAPO PALINURO – GARA CAPO PALINURO / ACCIAROLI CALCIO DEL 6.01.08 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008, pag. 1332, rileva che lo stesso è infondato. Invero, il reclamo proposto avverso la squalifica irrogata al calciatore Taverni Giuseppe è estremamente generico. Il contenuto del referto arbitrale, che peraltro configura fonte di prova privilegiata, viene infatti contestato solo sulla base di un assunto apodittico e meramente soggettivo. Il tentativo di colpire con una testata il direttore di gara costituisce, invero, un comportamento certamente violento da parte del Taverni Giuseppe. La decisione del Giudice di primo grado deve, dunque, essere confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Capo Palinuro; di confermare la sanzione a carico del calciatore Taverni Giuseppe; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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