COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA REAL TORELLI / VISCIANO FIESTA DEL 9.12.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA REAL TORELLI / VISCIANO FIESTA DEL 9.12.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’ufficio tesseramento del C.R. Campania, letto il reclamo, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è emersa la posizione effettivamente non regolare dei calciatori: Ricciardi Mario, nato l’8.04.1982; Grassia Stefano, nato l’8.12.1985 e Ferrara Raffaele, nato il 7.01.1991 in quanto il Ricciardi risulta svincolato (e non ritesserato) dalla società Falchi Rossi, in data 11.07.2007, mentre il Grassia ed il Ferrara risultano tesserati a favore di altre società. Di conseguenza, in occasione della gara de qua, i calciatori medesimi (già in precedenza indicati: Ricciardi Mario, Grassia Stefano e Ferrara Raffaele) versavano in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento. Viceversa, i calciatori Di Nuzzo Vincenzo, nato il 18.05.1990 e Russo Alberto, nato il 16.03.1970, risultano regolarmente tesserati a favore della società Real Torelli, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Visciano Fiesta; di infliggere a carico della società Real Torelli, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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