COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL ORTESE – GARA REAL ORTESE / BOYS CASERTA DEL 23.01.2008 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL ORTESE – GARA REAL ORTESE / BOYS CASERTA DEL 23.01.2008 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato l’arbitro a chiarimento, ne rileva la fondatezza. Invero, il direttore di gara, nelle suppletive dichiarazioni, confermava di aver espulso, nella gara del 21.01.2008 (Boys Caivanese / Boys Caserta, immediatamente precedente quella, di cui al reclamo in esame), il calciatore Sacco Giovanni, della società Boys Caserta, e di non averlo riportato nel rapporto di gara, per mera dimenticanza. Sul punto, deve tuttavia precisarsi che, sul foglio informativo di fine gara, l’arbitro ha annotato, di suo pugno, alla voce “calciatori espulsi”: nessuno. Egli, peraltro, all’atto dell’audizione, ha fornito una spiegazione non convincente, imperniata sul dichiarato smarrimento del foglio di fine gara originale e sulla consequenziale sua esigenza di sostituirlo con altro, ricompilato. Sul punto, appare davvero pesante la contraddizione nella quale è incorso il direttore di gara: al di là della singolare coincidenza, relativa al fatto che la società Boys Caserta abbia utilizzato, nella gara successiva, il calciatore espulso dal campo, come se avesse avuto contezza della non registrazione della sua espulsione, appare davvero inspiegabile che, sul foglio di fine gara dichiarato sostituito e ricompilato, siano presenti le firme dei dirigenti delle rispettive società partecipanti alla gara. La società Boys Caserta, da parte sua, veva l’obbligo di non schierare il calciatore espulso nella gara immediatamente successiva (23.01.2008), in quanto, trattandosi di calciatore espulso dal campo, vigeva a suo carico il principio dell’automatismo della sanzione, anche prima della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Quindi, al momento della disputa della gara de qua, il Sacco Giovanni versava in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Real Ortese; di infliggere a carico della società Boys Caserta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti in ordine al direttore di gara ed alla società Boys Caserta Calcio; rimette copia degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per gli adempimenti di propria competenza, in ordine alla sanzione disciplinare relativa al calciatore Sacco Giovanni; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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