COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN GIORGIO A CREMANO – GARA CITTÀ DI TORRE DEL GRECO / SAN GIORGIO A CREMANO DEL 7.01.2008 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SAN GIORGIO A CREMANO – GARA CITTÀ DI TORRE DEL GRECO / SAN GIORGIO A
CREMANO DEL 7.01.2008 – ATT. MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Invero, va rilevato che il calciatore
Iacomino Luigi, nato il 19.04.1989, attualmente tesserato per la società Città di Torre del Greco, ha
partecipato alla gara de qua, ancorché gravato ancora da squalifica, fino al 30.06.2010, così come
pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 23 febbraio 2006, pagina 953, del C.P. Napoli (gara
Campionato Allievi Provinciali Portici / Città di Torre del Greco del 19.02.2006). Di conseguenza, in
occasione della gara de qua, il predetto calciatore Iacomino Luigi versava in posizione irregolare, agli effetti
disciplinari. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società San Giorgio a Cremano; di infliggere a carico della
società Città di Torre del Greco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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