COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FORIA – GARA FORIA / ROFRANO DEL 10.02.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FORIA – GARA FORIA / ROFRANO DEL 10.02.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, come da documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che il calciatore Sofia Giovanni, nato il 18.05.1992, infrasedicenne alla data di svolgimento dell’evento agonistico, era soggetto all’obbligo della preventiva autorizzazione da parte del C.R. Campania (sulla base dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F.), con relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore alla gara in esame è da considerare irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Foria, di infliggere a carico della società Rofrano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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