COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ALBA NOCERINA – GARA FAIELLA SOCCER / ALBA NOCERINA DEL 5.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ALBA NOCERINA – GARA FAIELLA SOCCER / ALBA NOCERINA DEL 5.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., visti gi atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, alla gara in epigrafe ha partecipato, a favore della società Faiella Soccer, il calciatore Di Giuseppe Giuseppe, nato il 16.09.1984, che non ne aveva titolo, in quanto gravato da una giornata di squalifica a seguito di espulsione dal campo durante la gara Faiella Soccer / Collina Sud del 22.12.2007, come dal C.U. n. 18 del 28.12.2007, pag. 387, della Delegazione Provinciale di Salerno. Di conseguenza, nella gara in epigrafe (la prima successiva alla pubblicazione della richiamata squalifica), il predetto calciatore era in posizione irregolare gli effetti disciplinari. In ragione del suo utilizzo, la società Faiella Soccer deve essere quindi sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Alba Nocerina, di infliggere a carico della società Faiella Soccer, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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