COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ASTON VILLAMAINA – GARA REAL FRASSO / CLUB AMICI LUZZANO DEL 10.02.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ASTON VILLAMAINA – GARA REAL FRASSO / CLUB AMICI LUZZANO DEL 10.02.2008 –
2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che la posizione disciplinare del sig. Lepore Antonio
(oggetto di errata-corrige, pubblicata sul C.U. n. 75 del 29.02.2008, pag. 1977) appare congruamente
determinata dal Giudice Sportivo Territoriale. Per quanto concerne la sanzione pecuniaria, questa C.D.T. la
ritiene equa e adeguatamente commisurata, rispetto all’entità dei fatti, così come repertati dal direttore di
gara. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società Aston Villamaina, confermando sia la sanzione a
carico del sig. Lepore Antonio, sia la sanzione pecuniara a carico della stessa società; dispone
addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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