COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL ISCHIA C5 – GARA REAL ISCHIA / ALMA SALERNO DEL 15.03.2008 – COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL ISCHIA C5 – GARA REAL ISCHIA / ALMA SALERNO DEL 15.03.2008 – COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è parzialmente fondato. Infatti, dalle dichiarazioni rese dall’arbitro a questa C.D.T., in data 2.4.2008 i fatti, di cui alle sanzioni inflitte dal G.S.T., sono stati notevolmente ridimensionati, ed infatti è stata esclusa per i calciatori Candido Antonio, Trani Ottavio, Vuoso Alfonso, De Angelis Riccardo e Del Neso Pasquale una condotta violenta, essendosi concretata, da parte dei nominati calciatori, una condotta meramente irriguardosa. Diversamente deve dirsi per il calciatore Giametta Guido, il quale ha posto in essere una condotta violenta, ma di certo non così grave, come ritenuta dal Giudice Sportivo Territoriale. Pertanto, anche al calciatore Giametta va ridotta congruamente la sanzione a suo carico, in quanto ha solo spintonato il direttore di gara. Viceversa va confermata la sanzione pecuniaria a carico della società. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Ischia, di ridurre a sei giornate di gara la sanzione a carico dei calciatori Candido Antonio, Trani Ottavio, Vuoso Alfonso, De Angelis Riccardo e Del Neso Pasquale; riduce al calciatore Giametta Guido la sanzione a tutto il 30.09.2008; conferma la sanzione pecuniaria a carico della società; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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