COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL MONTE DI PROCIDA – GARA VOMERESE / FUTSAL MONTE DI PROCIDA DEL 23.02.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL MONTE DI PROCIDA – GARA VOMERESE / FUTSAL MONTE DI PROCIDA DEL 23.02.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, nella persona del proprio presidente, la società, che aveva fatto regolare richiesta di audizione, rileva che il reclamo è parzialmente fondato. In particolare, per quanto concerne la posizione del calciatore Sanfratello Armando, la sanzione inflitta appare congrua ed adeguata ai fatti da lui commessi durante la gara, nonché successivamente alla sua espulsione; di contro, va ritenuta eccessiva la sanzione comminata all’allenatore, sig. Sanfratello Alain. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Futsal Monte di Procida, di ridurre la sanzione inflitta all’allenatore sig. Sanfratello Alain a sei giornate di gare; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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