COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL AIROLA – GARA REAL AIROLA / PUGLIANELLO DEL 27.12.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL AIROLA – GARA REAL AIROLA / PUGLIANELLO DEL 27.12.2007 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Invero, va rilevato che il calciatore
Marzano Angelo, nato il 14.04.1972, attualmente tesserato per la società Calcio Puglianello, ha partecipato
alle seguenti gare del corrente Campionato Regionale di Seconda Categoria, ancorché fosse stato
squalificato, per una giornata di gara, per recidività in ammonizioni, all’esito dell’ultima gara del precedente
Campionato 2006/2007, disputata con la medesima società Calcio Puglianello (precisato che, nella gara del
28.10.2007 – 1^ giornata di campionato 2007/2008 – la società Calcio Puglianello riposava e che la gara
della seconda giornata, Real Airola / Calcio Puglianello, di cui al reclamo in esame, non è stata disputata ed
è stata recuperata il 27.12.2007): Calcio Puglianello / Real Frasso dell’11.11.2007; Bonea / Calcio
Puglianello del 18.11.2007; Calcio Puglianello / Bucciano del 25.11.2007; Moiano 2004 / Calcio Puglianello
del 2.12.2007; gara Calcio Puglianello / Rotondi Soccer del 9.12.2007; gara Olimpia S. Salvatore / Calcio
Puglianello del 16.12.2007; gara Calcio Puglianello / Airola del 23.12.2007 e Real Airola / Calcio Puglianello
del 27.12.2007 (ovvero, quella oggetto del reclamo in esame). Di conseguenza, in occasione della gara de
qua, il predetto calciatore Marzano Angelo versava in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, non
avendo scontato la squalifica a suo carico. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Real Airola; di infliggere a carico della società Calcio
Puglianello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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