COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MOIANO 2004 – GARA ROTONDI SOCCER / MOIANO 2004 DEL 19.01.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO MOIANO 2004 – GARA ROTONDI SOCCER / MOIANO 2004 DEL 19.01.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Moiano 2004, rileva che lo stesso va
dichiarato inammissibile. Invero, al ricorso presentato dalla società reclamante non è stata allegata la
ricevuta della raccomandata di spedizione di copia del predetto reclamo alla società controparte. Pertanto,
è mancato un requisito essenziale per la validità del reclamo (art. 46, commi 1 e 5, C.G.S.). La declaratoria
di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di
Giustizia Sportiva all’art. 33, comma 5. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Moiano 2004; dispone addebitarsi la
tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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