COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO COSTANTINOPOLI CALCIO 1983 RECLAMO MARIO ROSARIO RUSSO GARA COSTANTINOPOLI / ALFA DEL 12.01.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO COSTANTINOPOLI CALCIO 1983 RECLAMO MARIO ROSARIO RUSSO GARA COSTANTINOPOLI / ALFA DEL 12.01.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i reclami, riuniti per connessione, ascoltato a chiarimento l’arbitro ed audito il sig. Mario Rosario Russo, che ne aveva fatto regolare richiesta, preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società, perché sottoscritto dal Presidente, sig. Mario Rosario Russo, inibito fino all’11.01.2009, e, quindi, carente di titolo a proporlo. Deve, viceversa, essere dichiarato proponibile il reclamo proposto personalmente dal nominato dirigente. Alla luce delle dichiarazioni suppletive dell’arbitro, che ha confermato in toto quanto specificato nel rapporto ufficiale di gara, appare obiettivamente grave il comportamento assunto dal dirigente Russo Mario Rosario. Deve, conseguenzialmente, giudicarsi proporzionata la sanzione inflitta dal G.S.T., in quanto è risultato confermato l’atteggiamento minaccioso, ingiurioso e violento tenuto dal Russo nei confronti del direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Costantinopoli Calcio 1983; di rigettare il reclamo proposto dal sig. Mario Rosario Russo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante; dispone parimenti addebitarsi, a carico della società Costantinopoli Calcio 1983, la tassa reclamo, in misura ridotta di euro 65,00, non versata del sig. Mario Rosario Russo, nella sua qualità di Presidente della società medesima.
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