COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: Sigg, FERRICELLI PASQUALE, POLISE ORSOLO E CARBONE VINCENZINO (calciatori della società Boys Calcio Boscoreale) – art. 14, comma 2bis, lettera c), precedente C.G.S. corrispondente all’art. 19, comma 4, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva: SOCIETÀ A.S.D. BOYS CALCIO BOSCOREALE – art. 4 comma 2, C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: Sigg, FERRICELLI PASQUALE, POLISE ORSOLO E CARBONE VINCENZINO (calciatori della società Boys Calcio Boscoreale) – art. 14, comma 2bis, lettera c), precedente C.G.S. corrispondente all’art. 19, comma 4, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva: SOCIETÀ A.S.D. BOYS CALCIO BOSCOREALE – art. 4 comma 2, C.G.S. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 17 marzo 2008, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi, in data 7.2.2008, prot. 2630/493, a carico dei sigg. Ferricelli Pasquale, Polise Orsolo e Carbone Vincenzino, calciatori della società Boys Calcio Boscoreale, ai quali è stata contestata la violazione di cui all’art. 19, comma 4, C.G.S., nonché a carico della società Boys Calcio Boscoreale, alla quale è stata contestata la violazione dell’art. 4, comma 2, C.G.S.; tanto premesso OSSERVA: Alla riunione del 31 marzo 2008 sono stati presenti sia la società deferita, sia tutti i calciatori deferiti. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Avv. Leonardo Cotugno, nelle sue conclusioni, ritenendo provata la colpevolezza dei deferiti e, per responsabilità oggettiva, della società Boys Calcio Boscoreale, ha chiesto: per i calciatori Verricelli Pasquale e Polise Orsolo, la squalifica per mesi due; per il calciatore Carbone Vincenzino la squalifica per cinque giornate di gara; per la società, tre giornate di squalifica del campo. Ritiene questa C.D.T. che il deferimento non sia fondato e che, per l’effetto, debbano essere prosciolti da qualsiasi addebito contestato i calciatori deferiti, in considerazione del fatto che appaiono da condividere le argomentazioni di cui alle memorie, documentalmente provate e degne di pregio. In particolare, ritiene questo Collegio che tutta l’attività d’indagine sia viziata ab origine dall’assoluta mancanza di riscontri probatori, che conducano, oltre ogni ragionevole dubbio, all’incolpazione ed alle conseguenti sanzioni. Infatti, la vicenda ruota attorno alla presenza su luoghi dell’aggressione (sui quali diremo dopo) del fantomatico ciclomotore “rosso”, al quale la Procura Federale sembra assegnare importanza decisiva, salvo poi constatare che non v’è traccia alcuna di tale motociclo rosso nelle dichiarazioni dei soggetti coinvolti, né tale motociclo risulta di proprietà di alcuno dei deferiti. Dalla lettura delle deposizioni dei soggetti coinvolti nell’episodio (i presunti responsabili dell’evento dannoso), è emerso con chiarezza che le dichiarazioni rese dagli stessi non sono contraddittorie, in quanto concordanti, né gli incolpati hanno cercato di nascondere la loro presenza sui luoghi, sia pure, s’intende, in un diverso contesto fattuale. Anzi, i luoghi di cui è causa sono stati inesattamente individuati dai calciatori della società Caprese, addirittura con una notevole diversità spazio-temporale, che non può essere spiegata con la concitazione e lo spavento del momento. Troppo distanti, ripetesi, le dinamiche dell’accadimento dei fatti, per poter costituire un valido, ed esente da vizi logici, substrato dei fatti dedotti in giudizio. La collocazione, poi, dei diversi soggetti, dei quali almeno uno risulta non aver proprio partecipato ai fatti perché in altro luogo in quei momenti, è prova decisiva della debolezza dell’impianto accusatorio, che non regge alla luce sia della correttezza complessiva degli antagonisti sul campo di gioco, sia della discutibile scelta di non avvertire nell’immediatezza dei fatti l’autorità, rendendo in buona sostanza vano ogni tentativo di ricostruzione credibile dell’intera vicenda. Naturale corollario del proscioglimento degli incolpati è l’assoluzione per la società da ogni ipotesi di colpa oggettiva. Tale istituto, cardine dell’ordinamento sportivo, che costituisce un decisiva categoria ermeneutica, non può trovare accoglimento nel caso di specie, perché nessuna colpa è direttamente attribuibile alla società Boys Calcio Boscoreale, in quanto è stato provato che i fatti sarebbero successi in luoghi e contesti diversi da quelli immediatamente riconducibili ai luoghi sportivi ed a notevole distanza da questi, sicché, anche per effetto del non richiesto aiuto alle Forze di Polizia, non è impossibile ipotizzare un’aggressione scollegata dall’evento sportivo e non riconducibile direttamente a quest’ultimo. P.Q.M. DELIBERA di prosciogliere da ogni addebito, di cui al deferimento in esame, per mancanza di elementi probatori, sia i calciatori Ferricelli Pasquale, Polise Orsolo e Carbone Vincenzino della società Boys Calcio Boscoreale, sia la società di loro appartenenza, Boys Calcio Boscoreale.
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