COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIA MERCANTI – GARA INDOMITA / VIA MERCANTI DEL 3.02.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIA MERCANTI – GARA INDOMITA / VIA MERCANTI DEL 3.02.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Invero, deve rilevarsi che il calciatore Santoriello Bernardino, nato il 25.09.1974, tesserato per la società Indomita, ha partecipato alla gara de qua, ancorché gravato da squalifica per una gara effettiva, per recidività in ammonizioni (non scontata), così come pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31.01.2008, pag. 1657, del C.R. Campania. Di conseguenza, in occasione della gara de qua (prima gara ufficiale della società Indomita, successiva alla pubblicazione della relativa squalifica), il predetto calciatore Santoriello Bernardino versava in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Via Mercanti; di infliggere a carico della società Indomita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata
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