COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN VITO DI MONTORO – GARA SPORTING SOLOFRA / SAN VITO DI MONTORO DEL 27.1.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN VITO DI MONTORO - GARA SPORTING SOLOFRA / SAN VITO DI MONTORO DEL 27.1.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Ed invero, dalla nota pervenuta con n. 9470/08 protocollo ad opera della Delegazione Provinciale di Avellino, si evince che effettivamente, alla gara del 27.01.2008 tra lo Sporting Solofra ed il San Vito Montoro, hanno preso parte, per la società Sporting Solofra, i calciatori Ruggiero Tommaso, nato il 13.04.1962, e De Maio Francesco, nato il 16.10.1962, entrambi senza aver scontato la giornata di squalifica a loro carico, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, come dal C.U. n. 16 del 24.01.2008 della Delegazione Provinciale di Avellino. Di conseguenza, in occasione della gara de qua, i predetti calciatori Ruggiero Tommaso e De Maio Francesco, della società Sporting Solofra, versavano in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società San Vito di Montoro; di infliggere a carico della società Sporting Solofra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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