COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BOSCOTRECASE C5 – GARA BOSCOTRECASE / TERZIGNO DEL 29.03.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO BOSCOTRECASE C5 – GARA BOSCOTRECASE / TERZIGNO DEL 29.03.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Boscotrecase in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di calcio a undici e calcio a cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal C.U. n. 67/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 74 del 28.02.2008 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono il deposito del reclamo medesimo (a mezzo fax, o a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato con fax in data 7.04.2008, alle ore 23.19. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Boscotrecase C5.
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