COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: Sig, VOLPE NICOLA (all’epoca dei fatti presidente della società Agropoli 1921 – art. 1, comma 1, C.G.S.: U.S. AGROPOLI 1921 – art. 4 comma 2, C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: Sig, VOLPE NICOLA (all’epoca dei fatti presidente della società Agropoli 1921 – art. 1, comma 1, C.G.S.: U.S. AGROPOLI 1921 – art. 4 comma 2, C.G.S. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 17 marzo 2008, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi, in data 28.11.2007, prot. 1409/451, a carico del sig. Volpe Nicola, all’epoca dei fatti presidente della società Agropoli 1921, al quale è stata contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., nonché a carico della società Agropoli 1921, alla quale è stata contestata la violazione dell’art. 4, comma 2 ,C.G.S.; tanto premesso OSSERVA: Alla riunione del 31 marzo 2008 sono stati presenti sia la società deferita, sia il suo presidente all’epoca dei fatti, sig. Volpe Nicola. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Avv. Leonardo Cotugno, nelle sue conclusioni, ritenendo provata la colpevolezza del deferito e della società Agropoli, ha chiesto: a carico della società Agropoli, l’ammenda di euro 1.000,00(mille); a carico del presidente, sig. Volpe Nicola, l’inibizione per mesi sei. Ritiene questa C.D.T. che il deferimento sia fondato e che, per l’effetto, debbano essere sanzionati sia il sig. Volpe Nicola, sia la società Agropoli 1921. In particolare, ritiene questo Collegio che non possa condividersi la linea difensiva del presidente e della società, ricollegabile ad una presunta insussistenza dei profili di colpa, derivante unicamente dalla “buona fede” invocata. È, viceversa, provato per tabulas che il Viscido Gerardo sia stato effettivamente inserito in distinta come dirigente della società Agropoli, in costanza di rapporto con altra compagine. È preciso onere della società verificare l’insussistenza di qualsivoglia causa di incompatibilità dei suoi tesserati. L’eventuale omissione di verifica conduce inevitabilmente ad una declaratoria di responsabilità, ai sensi degli art. 1, comma 1 e 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Tuttavia, nella valutazione della vicenda, ad avviso di questa C.D.T., non può non tenersi conto del periodo temporale estremamente contenuto (una gara ufficiale), di riferimento della questione in esame. Sulla base delle esposte considerazioni, questo Collegio ritiene di dover infliggere al sig. Volpe Nicola mesi due di inibizione ed all’U.S. Agropoli l’ammenda di euro 200,00=(duecento). DELIBERA di infliggere al sig. Volpe Nicola, quale presidente dell’U.S. Agropoli all’epoca dei fatti, di cui al deferimento in esame, la sanzione dell’inibizione per mesi due; alla società U.S. Agropoli l’ammenda di euro 200,00=(duecento).
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