COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AZTECA DRAGONI – GARA NUOVA CAMIGLIANO 2006 / AZTECA DRAGONI DEL 29.03.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AZTECA DRAGONI – GARA NUOVA CAMIGLIANO 2006 / AZTECA DRAGONI DEL 29.03.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza, atteso che non sussiste la lamentata, presunta posizione irregolare dei calciatori: Federico Antonio, nato il 16.10.1980; Di Gaetano Nicola, nato il 29.03.1969; Cipriano Giuseppe, nato il 26.04.1970; Capezzuto Antonio, nato il 3.02.1988; Maratta (e non Maratia) Vincenzo, nato il 19.08.1990; Simeone Giovanni, nato il 29.02.1988; Capanna Alessio, nato il 19.01.1989; Piazza Luigi, nato il 13.03.1978; Poliuto Salvatore, nato il 10.05.1977; Ambrosino Angelo, nato il 26.10.1981 e Ragozzino Francesco, nato il 18.11.1989, della società Nuova Camigliano 2006. Invero, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge chiaramente che i suddetti calciatori risultano tutti regolarmente tesserati, a favore della società Nuova Camigliano 2006, da data antecedente il giorno di disputa della gara. Per l’esattezza, essi sono stati tesserati nelle date di seguito specificate: dal 27.10.2006 Federico Antonio, Di Gaetano Nicola, Cipriano Giuseppe e Polito Salvatore; dal 16.11.2007 Ragozzino Francesco e Piazza Luigi; dal 13.11.2007 Ambrosino Angelo; dal 18.01.2008 Maratta Vincenzo e Capanna Alessio; dal 14.02.2008 Capezzuto Antonio e Simeone Giovanni. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori sopra descritti, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Azteca Dragoni; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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