COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO APICE – GARA FLUMERESE / APICE DEL 26.1.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO APICE - GARA FLUMERESE / APICE DEL 26.1.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, proposto avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7.2.2008, pagg. 1720-1, sentita – nella persona del proprio presidente – la società, che ne aveva fatto regolare richiesta di audizione, ne rileva l’infondatezza. Il reclamo proposto dalla società Apice avverso le squalifiche dei calciatori Zullo Massimo e Belconte Antonio riferisce circostanze assolutamente generiche e non provate. Peraltro, nel referto arbitrale sono riportate e descritte con precisione le condotte attribuite ai predetti calciatori squalificati. La relativa gravità trova, ad avviso di questa C.D.T., esatta corrispondenza nella commisurazione delle sanzioni, così come irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Apice; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it