COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MESSERCOLA 2005 – GARA REAL CASALE / MESSERCOLA 2005 DEL 16.02.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MESSERCOLA 2005 – GARA REAL CASALE / MESSERCOLA 2005 DEL 16.02.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Messercola 2005, ne rileva l’infondatezza. Emerge, invero, dagli atti di gara acquisiti da questa Commissione (Real Casale / Agro S.Cipriano del 9.02.2008 e Real Casale / Messercola del 14.02.2008), che il calciatore espulso dal campo, in data 9.02.2008 (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14.02.2008, alla pag. 1808), sia Cantiello Francesco, nato il 5.01.1989, persona fisica diversa dal Cantiello Francesco, nato il 15.04.1981, in campo nella gara, di cui al reclamo in esame, disputatasi in data 16.02.2008. La posizione del calciatore che ha preso parte alla gara in argomento, dunque, deve considerarsi regolare. Tuttavia, non può non rilevarsi che la società reclamante sia stata indotta in errore dall’omessa indicazione, sul richiamato Comunicato Ufficiale di pubblicazione della sanzione disciplinare, della data di nascita del calciatore Cantiello Francesco (si ripete: 5.01.1989). Deve, dunque, disporsi che la tassa reclamo non sia addebitata sul conto della società che ha proposto il reclamo in esame. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Messercola 2005; nulla dispone, per le ragioni evidenziate nella parte motiva, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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