COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO QUADRIVIO – GARA VALSELE / QUADRIVIO DEL 30.03.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO QUADRIVIO – GARA VALSELE / QUADRIVIO DEL 30.03.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T., esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza, con specifico riferimento alla posizione dei calciatori Cubicciotti Remo e Marcantuono Vincenzo, previo stralcio del relativo reclamo, in ragione di inderogabili motivi di natura temporale che comportano l’esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio. Dagli atti ufficiali, invero, emerge con chiarezza la gravità del comportamento tenuto dai predetti calciatori, per cui le sanzioni della squalifica, rispettivamente per tre e quattro gare, inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, appaiono congrue ed adeguate. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Quadrivio, nella parte riguardante la squalifica dei calciatori Cubicciotti Remo e Marcantuono Vincenzo; rinvia la decisione di cui all’atro aspetto del reclamo, previa audizione del Presidente della società Quadrivio, alla seduta del 28.04.2008, alla quale la società Quadrivio, che ne aveva presentato rituale richiesta, deve ritenersi convocata, per le ore 16.30, senza ulteriore avviso.
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