COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LA QUINDICESE CALCIO – GARA IL LUPO / LA QUINDICESE CALCIO DEL 9.02.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LA QUINDICESE CALCIO – GARA IL LUPO / LA QUINDICESE CALCIO DEL 9.02.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, alla gara in epigrafe il calciatore De Angelis Nicola, nato il 1.04.1981, della società Il Lupo, aveva titolo a partecipare. Da accertamenti eseguiti, è infatti emerso che, a favore della società Il Lupo, risultano tesserati due calciatori De Angelis Nicola, nati, rispettivamente, l’1.4.1981 ed il 10.06.1982. Il calciatore espulso nella gara Il Lupo /Avella del 12.01.2008 e squalificato per quattro gare, come dal C.U. n. 56 dell’11.01.2008, pag. 1408, è risultato essere il De Angelis Nicola nato il 10.06.1982. Di conseguenza, il calciatore De Angelis Nicola, nato il 1.04.1981 (unico, dei due omonimi, inserito nella distinta ufficiale della gara, di cui al reclamo), aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara de qua. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società La Quindicese Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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