COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN GIORGIO A CREMANO – GARA SANT’ANASTASIA / SAN GIORGIO A CREMANO DEL 17.02.2008 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN GIORGIO A CREMANO – GARA SANT’ANASTASIA / SAN GIORGIO A CREMANO DEL 17.02.2008 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. In particolare, dagli atti ufficiali di gara e dal supplemento istruttorio dei Commissari di campo, ritualmente convocati, è emerso che effettivamente la gara indicata in oggetto non si è svolta a porte chiuse come era stato disposto, bensì con la presenza di pubblico di entrambe le società, sia pur non numeroso. È risultato, altresì, che la società ospitante, Sant’Anastasia, non ha adottato le misure idonee a garantire il rispetto del divieto di pubblico. È di tutta evidenza che il caso di specie integri la fattispecie prevista dall’art. 17, comma 4, C.G.S. Questa Comnmissione, tuttavia, valutati i fatti come emersi dalle risultanze istruttorie, ritiene, anche alla luce della decisione emessa per una vicenda analoga dalla Corte di Giustizia Federale, in seduta a Sessioni Unite, in data 13.2.2008 (C.U. n. 135/CGF), che essi non abbiano influito sulla regolarità dello svolgimento della gara, a maggior ragione atteso che il pubblico presente era di entrambe le società in gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società San Giorgio a Cremano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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