COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO RIVIELLO GOMME – GARA RIVIELLO GOMME / BATTIPAGLIA DEL 17.11.2007 – CALCIOA CINQUE – SERIE DRECLAMO FELDI EBOLI – GARA BATTIPAGLIA / FELDI EBOLI DEL 24.11.2007 – CALCIO A CINQUE– SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO RIVIELLO GOMME – GARA RIVIELLO GOMME / BATTIPAGLIA DEL 17.11.2007 – CALCIOA CINQUE – SERIE DRECLAMO FELDI EBOLI – GARA BATTIPAGLIA / FELDI EBOLI DEL 24.11.2007 – CALCIO A CINQUE– SERIE D La C.D.T., preliminarmente riuniti, per connessione, i reclami presentati dalla società Riviello Gomme e dalla società Feldi Eboli, in merito alla presunta posizione irregolare del calciatore Liguori Angelo, nato il 22.02.1973, visti gli atti ufficiali, letti i reclami, esaminate le controdeduzioni prodotte dalla società Battipaglia, rileva la fondatezza dei due distinti atti di reclamo. Infatti il calciatore Liguori Angelo, squalificato per una gara (C.U. n. 109 del 7.6.2007) non aveva scontato la squalifica all’epoca delle gare in questione e, pertanto, non aveva titolo a partecipare ad esse. Deve premettersi che non è condivisibile il primo motivo delle controdeduzioni ai reclami, dal momento che si chiede erroneamente l’applicazione di una norma (art. 19, comma 13, lettera a, C.G.S.), entrata in vigore successivamente all’avvenuta squalifica del calciatore, riportata sul menzionato Comunicato Ufficiale. Quanto al secondo motivo delle controdeduzioni, esso deve parimenti ritenersi infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto, anche la squalifica per sommatoria di ammonizioni deve ritenersi comunicata mediante la pubblicazione della relativa sanzione sul Comunicato Ufficiale. Né, da ultimo, vi è prova di una tardiva pubblicazione della sanzione nel Comunicato Ufficiale in questione. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalle società Riviello Gomme e Feldi Eboli; di infliggere a caricodella società Battipaglia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzionedella punizione sportiva della perdita delle due distinte gare, ognuna con il punteggio di 0-6; nulladispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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