COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CARTHUSIA – GARA SANZA SOCCER / CARTHUSIA DEL 6.04.2008 – CALCIO A 5 – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CARTHUSIA – GARA SANZA SOCCER / CARTHUSIA DEL 6.04.2008 – CALCIO A 5 – SERIE D La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la reclamante assume che un calciatore della società avversaria, corrispondente al nominativo di Di Giuseppe Francesco, nato il 6.10.1988, abbia partecipato alla gara de qua senza essere tesserato a favore della società Laurino. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge, viceversa, che il calciatore in questione risulta essere regolarmente tesserato, dal 21.12.2007, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Sanza Soccer. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerare regolare. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Carthusia; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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