COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA SPORTING GUARDIA – APICE DEL 14/4/2008
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA SPORTING GUARDIA – APICE DEL 14/4/2008
Il G.S., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza, non
giustificata, della società Apice. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53, comma 2, N.O.I.F. ed art. 17,
comma 3, C.G.S.;
DELIBERA
di infliggere, per rinuncia, alla società Apice la punizione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l’ammenda di euro 300.00 relativa alla
prima rinuncia; di fare obbligo alla società Apice di versare alla società Sporting Guardia, quale
indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 60.00.