COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA SPORTING GUARDIA – APICE DEL 14/4/2008

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA SPORTING GUARDIA – APICE DEL 14/4/2008 Il G.S., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza, non giustificata, della società Apice. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53, comma 2, N.O.I.F. ed art. 17, comma 3, C.G.S.; DELIBERA di infliggere, per rinuncia, alla società Apice la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l’ammenda di euro 300.00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla società Apice di versare alla società Sporting Guardia, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 60.00.
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