COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO B. ATLETICO 158 – GARA COMPRENSORIO VALDIANESE / B. ATLETICO 158 DEL23.02.2008 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO B. ATLETICO 158 – GARA COMPRENSORIO VALDIANESE / B. ATLETICO 158 DEL23.02.2008 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentito l’arbitro a chiarimenti, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. L’atto diimpugnazione della società B. Atletico 158, invero, è finalizzato alla declaratoria dell’irregolarità della gara inesame, in ragione di un asserito errore tecnico arbitrale, non riconosciuto dal Giudice Sportivo Territoriale.Alla gara non erano stati ammessi a partecipare i calciatori Farabella Alessandro e Russo Vito, della societàB. Atletico 158, in ragione della circostanza che essi avevano esibito al direttore di gara, come dalla distinta ufficiale, una tessera plastificata, emessa dal C.R. Campania, la cui data di scadenza era superata da 21.11.2007. Sul punto, la società reclamante ha obiettato: che nella distinta di gara risultava evidente che i due calciatori, originariamente inseriti in essa, erano stati depennati (non essendo stati ammessi a parteciparvi); non era possibile, per i due calciatori, attesa la distanza che separa il campo di gioco daiComuni di residenza, tornare presso le proprie rispettive abitazioni e munirsi di altro documento di riconoscimento; il danno psicologico che aveva subito la squadra, privata per un motivo inusuale dell’apporto di due calciatori; che il direttore di gara si era rifiutato di sottoscrivere la riserva, che la reclamante gli aveva sottoposto, con la precisazione della mancata ammissione alla gara dei due calciatori in argomento; che l’art. 17, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva prescrive che non si applichi la punizione sportiva della perdita della gara nel caso in cui l’identità del calciatore, in relazione all’art. 71 delle N.O.I.F., sia accertata in sede di giudizio, nonostante l’insufficienza dei documenti presentati all’arbitro della gara, per l’identificazione; che, di conseguenza, anche un documento d’identità scaduto, anziché una tessera plastificata emessa dal Comitato Regionale nella medesima condizione di superamento del limite temporale di validità formale, debba essere considerato documento valido per l’identificazione (o, quantomeno, che la sua validità possa essere accertata in sede di audizione presso l’Organo di Giustizia Sportiva, come dalla richiamata normativa); che, in ogni caso, la documentazione, allegata dalla società istante per il rilascio delle due tessere plastificate, “è perennemente disponibile presso il C.R. Campania” (e, dunque, verificabile in sede di giudizio); che sarebbe stato ben possibile sanare la situazione, se l’arbitro avesse chiesto una dichiarazione sull’identità dei due calciatori, firmata dal dirigente accompagnatore ufficiale e dai calciatori medesimi; che la Guida pratica dell’Associazione Italiana Arbitri, al punto 10 della sezione relativa alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del calcio, prescrive che il calciatore debba “comunque essere ammesso al gioco”: a maggior ragione, sostiene la reclamante, nell’ipotesi di assoluta riconoscibilità dei calciatori dalle foto delle rispettive tessere plastificate; che in tutte le normative relative alle tessere plastificate “non si rinviene alcun riferimento alla data di scadenza della tessera, né vi si legge una preclusione relativa, per l’appunto, all’eventuale documento scaduto”. Questa C.D.T. ritiene che debba accedersi alla richiesta di ripetizione della gara, prodotta dalla reclamante, sulla base dei motivi da essa addotti. Sotto il profilo sostanziale, invero (ed il diritto sportivo non può, a maggior ragione allorquando la materia del contendere verta sulla partecipazione a gara di due calciatori, non consentita dall’arbitro per una valutazione meramente formale, oltretutto non supportata da elementi normativi), è di assoluta evidenza che i due calciatori avessero esibito la rispettiva tessera plastificata, rilasciata non da un ente esterno, ma dal Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. La vicenda in esame, di conseguenza, non può che vertere sulla riconoscibilità, o meno, dei due calciatori. Orbene, considerata la data del rilascio delle due tessere, non lontana nel tempo, deve necessariamente desumersi che fosse del tutto garantita la possibilità di identificazione dei due atleti. Questa C.D.T., quindi, ritiene di doversi pronunciare nel senso che la gara sia stata inficiata, nella sua regolarità, dalla mancata ammissione a parteciparvi, decisa dal direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del ricorso della società B. Atletico 158, di dichiarare nulla la gara, di cui al reclamoin epigrafe, e di disporne la ripetizione; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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