COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN FRANCESCO ATRIPALDA – GARA SAN FRANCESCO ATRIPALDA / F. GUARINI DEL 27.1.2008 – 1ª CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SAN FRANCESCO ATRIPALDA – GARA SAN FRANCESCO ATRIPALDA / F. GUARINI DEL
27.1.2008 – 1ª CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita – nella persona del proprio presidente – la società,
che aveva prodotto regolare richiesta di audizione, rileva l’infondatezza del reclamo medesimo. Invero, la
società reclamante assume la posizione irregolare del calciatore Milito Luigi Leonardo, nato il 5.11.1987,
tesserato dal 2.10.2007 con la società F. Guarini, in quanto aveva partecipato alla gara de qua nonostante
gravato – ad avviso della reclamante medesima – dal provvedimento (in sigla individuato come DASPO) del
Questore competente per territorio (ovvero, della Provincia di Avellino). Questa C.D.T. ha chiesto alla
Questura di Avellino la sussistenza del provvedimento e/o di eventuali variazioni del DASPO. In data
15.4.2008 la Questura di Avellino, nell’evadere la richiesta, ha trasmesso a questa Commissione due
autorizzazioni, concesse dallo stesso Questore: con la seconda delle due, in data 5.02.2008, il calciatore
Milito Luigi Leonardo era stato autorizzato a disputare le gare della società F. Guarini nel Campionato
Regionale di Prima Categoria, girone D, fine al termine del Campionato 2007/2008. Analoga autorizzazione
era stata, peraltro, già precedentemente (in data 31.03.2007) concessa al summenzionato calciatore, per
poter disputare le gare della società Solofra, valevoli per il Campionato Regionale di Eccellenza 2006/2007.
Tanto premesso, la posizione del calciatore in argomento, relativa alla gara di cui al reclamo in esame,
deve considerarsi regolare. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società San Francesco Atripalda; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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