COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAMPOLI M.T. – GARA TRESCINE CERVINARA / CAMPOLI M.T. DELL’11.04.2008 – 1ª CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAMPOLI M.T. – GARA TRESCINE CERVINARA / CAMPOLI M.T. DELL’11.04.2008 – 1ª CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Invero, va rilevato che il calciatore Zeppetelli Giovanni, nato il 30.11.1987, attualmente tesserato per la società Trescine Cervinara, ha partecipato alla gara de qua, ancorché gravato da squalifica per una gara effettiva, quale calciatore non espulso dal campo nella gara del 6.04.2008, così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 10.04.2008, pag. 2309, del C.R. Campania. Di conseguenza, il nominato calciatore ha partecipato alla gara, di cui al reclamo in esame, in posizione irregolare agli effetti disciplinari. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Campoli M.T.; di infliggere a carico della società Trescine Cervinara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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