COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ALTO CILENTO – GARA ALTO CILENTO / ACCIAROLI DEL 30.03.2008 – 2ª CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ALTO CILENTO – GARA ALTO CILENTO / ACCIAROLI DEL 30.03.2008 – 2ª CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Infatti, dalla lettura accurata del reclamo non si evince alcun elemento idoneo a confutare il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova. D’altra parte, lo stesso episodio di violenza compiuta dal calciatore Trotta Fabio, nei confronti dell’arbitro, non viene assolutamente negata nel reclamo. Devono, dunque, trovare conferma le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Alto Cilento; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it