COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL MARCHESA – GARA REAL MARCHESA / S.RENATO MOIANO DEL 6.04.2008 – 2ª CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL MARCHESA – GARA REAL MARCHESA / S.RENATO MOIANO DEL 6.04.2008 – 2ª CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Real Marchesa, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che è emersa la posizione regolare dei calciatori Smith Ivan, nato il 29.08.1979 (tesserato, a favore della società San Renato Moiano, dal 19.12.2007) e Mazzola Antonino (e non Massola Antonio), nato il 10.07.1968 (tesserato dal 29.03.2008). Di conseguenza, essi hanno partecipato alla gara in posizione regolare agli effetti del tesseramento, in quanto tesserati a favore della società San Renato Moiano da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Real Marchesa; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it